Luciano Giustini ragionamenti a lettere..

Il falso video BBC e cosa dice davvero la Crimen sollicitationis

Tutti quelli con un minimo di buona volontà che hanno visto e continuano a vedere il video BBC “Sex crimes and the Vatican” pensano disgustati “non può essere vero”. Infatti non è vero. Quel video è un falso, dall’inizio alla fine. A dimostrarlo ci han già pensato in tanti, ma purtroppo non basta.
Giova quindi ribadire e ricordare ancora una volta le cose. Adotterò uno stile che è abbastanza congeniale e comodo per me: un elenco di punti, massima brevità, cercando di essere il più chiaro possibile. Peraltro il compito mi è semplificato dalla mole di materiale che è già reperibile in rete.
Il falso si dipana in due mosse: prima il falso contenuto, poi la falsa forma. Il video si basa sul documento Crimen sollicitationis, ed è girato in modo da far credere allo spettatore alcune cose che non sono vere. Ad esempio si parte facendo credere che si è in Tribunale e che le domande al prete pedofilo O’Grady siano fatte da un Pubblico ministero, ma non è vero, sono invece le riprese di un film in cui O’Grady è stato pagato; si parla dell’intervista ad un ex-teologo pontificio, che invece ha dichiarato di aver detto cose diverse. E così via: la confutazione, frase per frase, di tutto il video sarà oggetto del mio prossimo post. Il tutto, in Italia, condito con dialoghi italiani falsati inseriti da Bispensiero che, ad esempio, fa terminare la domanda al prete pedofilo “Cosa è successo dopo?” con un “Niente”, che non è vero doppiamente: perché la frase nel video originale non corrisponde a verità, e perché Bispensiero ha anche tradotto in modo sbagliato l’originale in inglese, e non solo in questo ma in moltissimi altri passaggi, sempre in pejus.
L’effetto del falso video è dirompente perché il tema trattato è scandaloso e fa giustamente rabbrividire, mentre l’accusa rivolta contro la Chiesa si basa su una doppia presunta credibilità: da un lato perché si tratta di preti pedofili (il che è verissimo, sono loro e nessun altro) dall’altro perché proviene dalla BBC, quindi non è un romanzo come ad esempio Il Codice Da Vinci, ma un network giornalistico tra i primi al mondo. L’obiettivo editoriale del video, infine, è chiaro e falso: si sostiene che una delibera dell’Autorità centrale ecclesiastica ordinava ed ordina ai preti di mantenere la copertura di tali nefandezze, il che è l’esatto contrario di quello che dice la direttiva stessa. Quindi è una montatura ordita ai danni della Chiesa, ma per dimostrarlo ci vuole approfondimento: in questo post mi limiterò, come dicevo, a toccare i punti principali del falso, mettendo insieme i vari elementi, riassunti in uno schema obiezione-risposta. Qui si trova un utile elenco di articoli, documenti e post che spiegano meglio tutto questo.
1) La Crimen sollicitationis prescrive di mantenere il segreto sui casi di pedofilia ed è stata valida perlomeno fino al 2001.
Falso. La Crimen sollicitationis dice che appena il vescovo diocesano ha notizia della pedofilia deve istruire un processo canonico, discutere ed arrivare ad una sentenza nel più breve tempo possibile (quamtempum).
La Crimen sollicitationis è stata promulgata nel 1962 ed ha perso gradatamente validità dopo il 1983 per la riforma del Diritto Canonico Occidentale e, nel 1990, delle Chiese orientali. Alcuni delitti più gravi sono stati derubricati, e sono stati ripresi con la De Delictis Gravioribus di Ratzinger. Tra il 1983 e il 2001 c’è stata una sorta di vacatio legis su alcune questioni nella quale l’autorità locale inglese ed americana, invitata ad applicare il nuovo Codice di Diritto Canonico, ha invece compiuto una serie di errori anche gravi e di scelte autonome dovute alla differenza del diritto anglosassone (vedi oltre).
Paradossalmente se avessero seguito veramente la Crimen sollicitationis questo non sarebbe successo. Si guardi anche questo chiarimento sull’istruzione stessa, e la discussione su Wikipedia.
2) Nella Crimen sollicitationis si fa più volte riferimento al “secretum” del Sant’Uffizio.
Falso. Questo è dovuto alla mancanza di informazione sulla terminologia ecclesiastica (che alcuni suppongono sia stato frainteso in buona fede dalla BBC, ma io no): non è segreto, ma riservato. La Crimen sollicitationis era un’istruzione riservata ai vescovi. Se io superiore mando una direttiva aziendale a te dipendente non credo che tu vai in giro a farla vedere a tutti i clienti. Ovvio, la metafora non è adatta, ma se la Crimen Sollicitationis serviva per spiegare ai vescovi come comportarsi nei casi descritti nel documento (e infatti nel documentario si vede bene “confidential” e non “top secret”) non vedo in che modo la cosa potesse interessare ai preti o ai fedeli (anche perché sarebbe come far vedere le metodologie d’azione della polizia a tutti, quindi compresi possibili criminali).
Le istruzioni erano per il clero dal clero, per lo svolgimento del processo. Questa consegna di riservatezza riguardava soltantro i membri del clero che sono attori nel processo. Il più delle volte anche il presunto prete pedofilo non sapeva di essere sotto processo.
3) Nel rinnovare le norme si è protratto lo stato di omertà e di copertura dei pedofili.
Falso. Bertone in un’intervista ha riaffermato che “Con le vecchie norme si poteva parlare di pedofilia se un chierico aveva un comportamento delittuoso di questo genere con un minore di 16 anni. Ora questo limite di età è stato innalzato a 18 anni. Poi per questo tipo di delitto abbiamo prolungato la prescrizione a 10 anni e abbiamo stabilito che scatti a partire dal compimento dei 18 anni della vittima a prescindere da quando abbia subito l’abuso”.
Nella stessa afferma poi: “C’era soprattutto nel passato – ma a volte c’è ancora oggi – il rischio di una trascuratezza, di una minore attenzione alla gravità del problema da parte delle diocesi. Poi c’è anche la necessità di un maggiore raccordo tra Chiese locali e il centro della Chiesa universale, di un maggior coordinamento, di un atteggiamento che sia omogeneo da parte delle Chiese locali pur rispettando la diversità delle situazioni e delle persone.”
4) I vescovi Usa pagavano per non far scoppiare lo scandalo.
Falso. Poiché il diritto anglosassone è completamente diverso, lì è possibile un accordo tra gli avvocati per un patteggiamento prima ancora di andare in tribunale, cosa impensabile nel diritto latino.
L’istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus, anche e proprio per ridurre questo tipo di procedure.
5) Si veniva scomunicati se si denunciava ai superiori il caso di pedofilia
L’esatto contrario: la scomunica incorre se non si denuncia il caso di pedofilia. Il cap. “De inquisizione” recita che avuta la prima denuncia (all’autorita’ ecclesiastica) è obbligo istruire la causa (sempre da parte del vescovo) entro brevissimo tempo. Al capitolo 18 inoltre: “In verità il fedele che consapevolmente omette di denunciare entro un mese colui, dal quale è stato istigato, contro la norma del canone 904 (sopraccitato), incorre nella scomunica latae sententiae (cioè automatica) non riservata ad alcuno (appunto perché automatica), non dovendo essere assolto se non dopo aver adempiuto al suo obbligo di denuncia o se non avrà promesso seriamente di adempierlo (Can. 2368, § 2).
6) C’era obbligo di segretezza e di non denunciare alla giustizia civile il caso di pedofilia
Falso. Nel video si sostiene che la vittima, il prete incriminato e i testimoni sono obbligati al segreto, cioè dopo che vanno davanti al tribunale vescovile gli veniva obbligato di non dire niente a nessuno sotto pena di scomunica. Cioè di non poter andare dal giudice: In realtà, come recita il Par. 11, l’ordine di segretezza pena la scomunica riguarda solo ed escluviamente le persone che
“a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto” cioe’ i giudici o comunque persone che per il proprio lavoro hanno a che fare col processo canonico.

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