Luciano Giustini ragionamenti a lettere..

C’era una volta la privacy

L’articolo 69 del DPR 600/1973, al primo comma, recita che:
[1] Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente.
Chi pensa che l’Agenzia delle Entrate abbia fatto bene a mettere su Internet i redditi degli italiani in file di testo senza alcun controllo, può fermarsi qui. Gli altri, possono continuare a leggere.
Così com’è avvenuta, la pubblicazione è in totale avversione delle leggi sulla privacy, dalla 675/96 in poi, ma non c’è bisogno neanche di scomodare il combinato disposto di queste (comunque successive) tutele: è il più elementare buon senso che ci fa capire, in un raro esempio di sintonia civico-legislativa, che avere i propri redditi pubblicati senza autorizzazione e senza controllo su una rete internazionale pubblica è una violazione del diritto di privacy. Banale.
La cosa meno banale è che la pubblicazione telematica, contrariamente a quanto si può pensare, era contemplata dal DPR. I successivi commi, infatti, recitano:
[4] Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

Vediamo in questa indicazione che gli elenchi nominativi sono da distribuire agli uffici, secondo uno scadenzario. Il comma successivo precisa che:
[5] Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
Gli ultimi due commi meritano qualche attenzione supplementare:
[6] Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 648.
[7] Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici
.
Dunque, gli elenchi possono essere trasmessi mediante sistemi telematici ai comuni, e non “pubblicati” mediante sistemi telematici. La confusione che ne potrebbe derivare tra le due cose può comportare un errore di interpretazione: la consultazione è definita per la durata massima di un anno, cosa che impedisce la pubblicazione su Internet di semplici file di testo, come improvvidamente effettuata dal sito dell’Agenzia.
Comunque, la frittata è fatta.
La stessa legge che, secondo Visco & Co., poteva consentire di pubblicare i redditi su Internet, peraltro parla anche di un’altra “novità”, il redditometro:
Il redditometro è uno strumento utilizzato per la determinazione in maniera sintetica della capacità contributiva dei soggetti Irpef in relazione ad alcuni beni posseduti, nell’ipotesi in cui il reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato. (Fisco oggi, notiziario dell’Agenzia delle Entrate)
I più dimenticano questo strumento in uso dall’Agenzia, ben più interessante rispetto allo scandalo dei redditi online, ma a noi interessa parlare più di quest’ultimi.
Dicevo, oramai i pozzi sono stato avvelenati in malo modo, strascico forse di una idea distorta della politica.
Sicuramente, al di là delle considerazione politiche, si sarebbe potuto evitare questo disastro: quantomeno consultandosi tra poteri e autorità dello Stato, come giustamente richiesto dal garante della privacy. Oppure, come scrive .mau., sarebbe bastato mettere un controllo online sulla possibilità di consultare tali elenchi, così come già avviene nel reale, e – aggiungo io – includendo l’autorizzazione del contribuente, così come richiederebbe estensivamente la legge sulla privacy.
Sono d’accordo (come deroga) con chi ritiene che i guadagni delle personalità pubbliche, e dei politici, possano essere liberamente consultabili, ma questo è già così: ci scrivono addirittura libri su libri!
In ultimo, è ovviamente falso che in tutte le altre nazioni europee (tantomeno in America) c’è la libera consultazione dei redditi che ai poveri italiani sarebbe negata. Al contrario, nella maggior parte è vietata più dell’Italia, con risvolti a volte quasi danteschi, come in Irlanda dove vengono pubblicati esclusivamente i redditi di chi evade il fisco.
Solo la Norvegia, applica la pubblicazione in completa trasparenza. Ma noi non siamo la Norvegia.