Risposta legalese per lo spam

Gentile Utente,

In base all'Articolo 10 del Decreto Legislativo 22 Maggio 1999,
n.185 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.143
del 21 Giugno 1999) l'invio di messaggi di posta elettronica non
sollecitati costituisce una violazione punibile con sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

In base al combinato disposto dall'Articolo 13 della Legge 675/96 sul
trattamento di dati personali, La invito pertanto a rimuovere
immediatamente il mio indirizzo di posta elettronica <mio@email.it>
dall'elenco di mailing e di non effettuare piu' invii al suddetto
senza mia preventiva, esplicita, autorizzazione.

Cordiali saluti

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